(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 18)
                             Articolo 18 
                Produzione di Documenti, Atti e Beni 
 
    1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la
trasmissione di altri documenti o atti,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo  17,  lo  Stato  Richiesto   puo'   trasmetterne   copie
autenticate.  Tuttavia,  laddove  lo   Stato   Richiedente   richieda
esplicitamente la trasmissione degli originali,  lo  Stato  Richiesto
soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 
    2. Laddove cio' non contrasti con la legislazione  interna  dello
Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in
conformita' al presente articolo, devono essere  certificati  secondo
le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente. 
    3. Gli originali dei documenti e  i  beni  trasmessi  allo  Stato
Richiedente sono restituiti allo  Stato  Richiesto  nel  minor  tempo
possibile,  salvo  che  lo  Stato   Richiesto,   su   richiesta   del
Richiedente, consenta il contrario. I beni devono  essere  restituiti
in condizioni di  conservazione  analoghe  a  quelle  riscontrate  al
momento del loro invio.