(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 2)
                             Articolo 2 
                               Oggetto 
 
    l.  L'assistenza  giudiziaria   reciproca   in   materia   penale
comprende: 
      (a) la ricerca e l'identificazione di persone; 
      (b) la notifica di atti e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
      (c) la citazione di  testimoni,  vittime,  persone  soggette  a
procedimento penale e periti per la comparizione  volontaria  dinanzi
all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; 
      (d) l'acquisizione e la  trasmissione  di  atti,  documenti  ed
elementi di prova; 
      (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; 
      (f) l'assunzione delle dichiarazioni di  testimoni,  vittime  o
periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualita'  di
indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel  paragrafo  3
dell'articolo 16; 
      (g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito
di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza; 
      (h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi
o beni; 
      (i) l'identificazione o la  localizzazione  del  prodotto,  dei
beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri  elementi  di
prova; 
      (j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni; 
      (k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto  o
dei frutti del reato; 
       (l)  le  informazioni  riferite  a   situazioni   bancarie   e
finanziarie; 
      (m) l'intercettazione di comunicazioni  ai  sensi  della  legge
dello Stato Richiesto; 
      (n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di
sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; 
      (o) lo  scambio  di  informazioni  sul  diritto  in  vigore  in
ciascuna Parte; 
      (p) qualsiasi altra forma di assistenza  giuridica  in  materia
penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto. 
    2. Il presente Trattato non si applica: 
      (a) all'esecuzione di ordini  di  arresto  o  di  altre  misure
restrittive della liberta' personale; 
      (b) all'estradizione di persone; 
      (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate  nello  Stato
Richiedente; 
      (d)  al   trasferimento   di   persone   condannate   ai   fini
dell'esecuzione della pena; 
      (e) al trasferimento dei procedimenti penali.