(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 25)
                             Articolo 25 
            Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 
 
    1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza  penale  deve
accompagnarla con le informazioni supplementari chieste  dallo  Stato
Richiedente. 
    2. I certificati penali chiesti dall'Autorita'  Competente  dello
Stato Richiedente per un procedimento penale sono  trasmessi  a  tale
Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati
alle Autorita' Competenti dello Stato Richiesto.