(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 27)
                             Articolo 27 
                            Riservatezza 
 
    1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza  alla
richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il  suo  contenuto,
la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito
in  esecuzione  della  stessa,  se  cosi'   richiesto   dallo   Stato
Richiedente. Quando la  richiesta  non  puo'  essere  eseguita  senza
violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto  informa  lo
Stato Richiedente, il quale decide se  la  richiesta  debba  comunque
avere esecuzione. 
    2. Lo Stato Richiedente  attribuisce  carattere  di  riservatezza
alle informazioni o alle prove  fornite  dallo  Stato  Richiesto,  se
cosi' richiesto da quest'ultimo.