(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 28)
                             Articolo 28 
                                Spese 
 
    1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese  che  l'esecuzione  della
richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico
dello Stato Richiedente: 
      (a) le spese di viaggio e di soggiorno  nello  Stato  Richiesto
per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8; 
      (b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato  Richiedente
per le persone di cui all'articolo 12; 
      (c) le spese relative all'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'articolo 14; 
      (d) le spese per le finalita' di cui all'articolo 15; 
      (e) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
      (f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato
e la trascrizione; 
      (g)  le  spese   di   trasferimento,   custodia,   consegna   e
restituzione del bene sequestrato. 
    2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di  ogni
Stato in relazione all'attivita' svolta  nel  suo  territorio,  fatto
salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente. 
    3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese  di  natura
straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo  di  concordare  le
condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.