(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 29)
                             Articolo 29 
                      Soluzione di Controversie 
 
    1. Le  Autorita'  Centrali,  su  proposta  di  una  di  esse,  si
consulteranno sulle questioni di interpretazione o  applicazione  del
presente Trattato. 
    2.  Qualsiasi  controversia  che   emerga   nell'interpretazione,
applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via
diplomatica  o  mediante  i  mezzi  pacifici   di   soluzione   delle
controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.