(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 30)
                             Articolo 30 
               Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia 
 
    1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione
della seconda  notifica  con  cui  le  Parti  Contraenti  si  saranno
comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle  rispettive
procedure interne di ratifica. 
    2. Il presente Trattato potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura
prescritta al paragrafo 1 e sara' parte del presente Trattato. 
    3. Il presente Trattato avra' durata illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente  potra'  denunciare  il  presente  Trattato  in  qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La denuncia  avra'  effetto  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data  della  sua  ricezione.  Le  procedure  iniziate
precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno  a  essere
regolate dalle disposizioni del presente Trattato. 
    4.  Il  presente  Trattato  si  applichera'  a   ogni   richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i  reati  sono
stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo. 
    IN FEDE DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Stati, firmano il presente Trattato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico