(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 4)
                             Articolo 4 
                  Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 
 
    1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto  o  in  parte,  di
concedere l'assistenza richiesta: 
      (a)  se  la  richiesta  di  assistenza  non  e'  conforme  alle
disposizioni del presente Trattato; 
      (b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura  politica
o a un reato connesso a un reato di tale natura. A  tale  scopo,  non
sono considerati reati politici: 
        i) l'omicidio o altro  reato  contro  la  vita,  l'integrita'
fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro
della sua famiglia; 
        ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro  reato
non considerato  reato  politico  ai  sensi  di  qualsiasi  trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
      (c)  se  la  richiesta  si  riferisce  a  un  reato  di  natura
esclusivamente  militare,  ai   sensi   delle   leggi   dello   Stato
Richiedente; 
      (d) se il reato per  cui  si  procede  e'  punito  dallo  Stato
Richiedente con una pena di specie vietata dalla  legge  dello  Stato
Richiesto; 
      (e) se ha fondati motivi  per  ritenere  che  la  richiesta  e'
avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o  promuovere  altre
azioni nei confronti della persona richiesta per motivi  attinenti  a
razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalita'
od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale  persona  puo'
essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
      (f) se  nello  Stato  Richiesto,  nei  confronti  della  stessa
persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta  di
assistenza giudiziaria, e' in corso un procedimento penale, e'  stata
emessa una sentenza definitiva o sono stati  ottenuti  l'indulto,  la
grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione  non  puo'  essere
invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone; 
      (g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda  di
un tribunale eccezionale o di un tribunale ad hoc; 
      (h) se ritiene che l'esecuzione della  richiesta  e'  contraria
alla sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o ad altri  interessi
essenziali. 
    2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della  richiesta
di assistenza se questa interferisce con un procedimento  penale  ivi
pendente. 
    3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne  l'esecuzione,
lo Stato Richiesto ha facolta'  di  valutare  se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita'
Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi  dell'articolo  6  del
presente Trattato, si consultano e, se lo Stato  Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle condizioni convenute. 
    4. Quando  lo  Stato  Richiesto  rifiuta  o  rinvia  l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente  delle  ragioni
del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b)
dell'articolo 17.