(Trattato cooperazione giudiziaria-art. 7)
                             Articolo 7 
                  Forma e Contenuto della Richiesta 
 
    1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per  iscritto
e deve essere presentata attraverso  le  Autorita'  Centrali  di  cui
all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale puo' essere trasmessa
inizialmente per fax, posta elettronica  o  mezzo  analogo  convenuto
dalle Autorita' Centrali, nel qual caso  la  richiesta  formale  deve
pervenire all'Autorita' Centrale  richiesta  entro  i  quarantacinque
giorni successivi. Se entro  tale  termine  lo  Stato  Richiesto  non
riceve  la  richiesta  originale,  procede  all'archiviazione   della
richiesta, fatta salva la possibilita' per lo  Stato  Richiedente  di
presentare una nuova richiesta in futuro. 
    2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue: 
      (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce  le
indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; 
      (b) le informazioni sull'identita'  delle  persone  soggette  a
indagine o a procedimento penale; 
      (c)  la  descrizione  dei  fatti  per  cui   si   richiede   la
cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo  dell'eventuale  reato
commesso,  i  danni  cagionati,  nonche'   la   loro   qualificazione
giuridica; 
      (d) il testo delle disposizioni di legge applicabili,  comprese
le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; 
      (e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste; 
      (f) l'indicazione del  termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata; 
      (g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare  a
essere presenti all'esecuzione della  richiesta,  in  conformita'  al
paragrafo 3 dell'articolo 8; 
      (h) nei casi previsti nell'articolo 12,  l'indicazione  che  lo
Stato Richiedente si fara' carico delle spese di viaggio,  soggiorno,
indennita' e onorari, se spettanti, del testimone,  della  vittima  o
del perito citati; 
      (i) quando si richiede la  comparizione  nel  territorio  dello
Stato Richiedente di una persona in qualita' di testimone, vittima  o
perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei
termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13; 
      (j) le informazioni necessarie  per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' all'articolo 16. 
    3. La richiesta  di  assistenza,  per  quanto  necessario  e  ove
possibile, deve altresi' contenere quanto segue: 
      (a)   le   informazioni   sull'identita'   della   persona   da
identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi; 
      (b) le informazioni sull'identita' e l'ubicazione della persona
destinataria della notifica e, necessariamente, la  sua  qualita'  in
relazione al procedimento; 
      (c) le informazioni sull'identita'  e  sulla  ubicazione  della
persona che deve rendere testimonianza; 
      (d) l'ubicazione e la descrizione  del  luogo  o  dei  beni  da
ispezionare o esaminare; 
      (e) l'ubicazione e la descrizione del  luogo  da  perquisire  e
l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; 
      (f) la descrizione delle forme e delle procedure  speciali  con
le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se cosi' richiesto; 
      (g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; 
      (h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione
della prova testimoniale nello Stato Richiesto; 
      (i)  qualsiasi  altra   informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
    4. Quando la richiesta non rispetta  tutti  i  requisiti  formali
richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato
Richiedente di rispettare i requisiti mancanti.  Se  nel  termine  di
quarantacinque giorni  a  partire  dalla  ricezione  della  richiesta
originale, lo Stato Richiesto non riceve  le  informazioni  mancanti,
procede alla sua archiviazione, fatta salva la  possibilita'  per  lo
Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta. 
    5. La richiesta di assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa  presentata  ai  sensi  del  presente  articolo   sono
accompagnate da una traduzione nella lingua  dello  Stato  Richiesto,
compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche  previste  nel
paragrafo 1.