Art. 2 
 
Modalita' di svolgimento delle operazioni di  votazione  in  caso  di
abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022 
 
  1. In caso di contemporaneo  svolgimento  dei  referendum  previsti
dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il  primo
turno  di  votazione  delle  elezioni  amministrative,  anche  quando
disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni,  per  il
funzionamento degli uffici elettorali di  sezione  e  per  gli  orari
della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti
referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui
si svolgono  anche  le  elezioni  amministrative  e  l'entita'  degli
onorari  fissi  forfettari  spettanti  ai  relativi  componenti  sono
determinate dalla normativa per  le  elezioni  amministrative,  ferma
restando l'entita'  delle  maggiorazioni  previste  dall'articolo  1,
commi 3 e 5, lettera b), della  legge  13  marzo  1980,  n.  70,  con
riferimento   al   tipo   di   consultazioni   che   si    effettuano
contemporaneamente. Appena completate le operazioni  di  votazione  e
quelle di riscontro dei votanti per ogni  consultazione,  si  procede
alle operazioni di scrutinio dei referendum.  Lo  scrutinio  relativo
alle elezioni amministrative e' rinviato alle  ore  14  del  lunedi',
dando  la  precedenza  alle  elezioni  comunali  e   poi   a   quelle
circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione  di  adempimenti
comuni  ai   referendum   e   alle   elezioni   amministrative   sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni.