Art. 10 
 
                        Diritto di assemblea 
 
  1.  Per  l'esercizio  del   diritto   di   associazione   sindacale
riconosciuto dalla presente legge, i militari,  fuori  dal  servizio,
possono tenere riunioni: 
    a)  anche  in  uniforme,   in   locali   messi   a   disposizione
dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; 
    b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 
  2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno  su  materie  di
competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari,  durante  il  servizio  nel  limite  di  dieci  ore   annue
individuali, secondo  le  disposizioni  che  regolano  l'assenza  dal
servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo,
ai comandanti  delle  unita'  o  dei  reparti  interessati  da  parte
dell'associazione professionale a carattere  sindacale  tra  militari
richiedente. 
  3. Le modalita' di tempo  e  di  luogo  per  lo  svolgimento  delle
riunioni sono  concordate  con  i  comandanti  al  fine  di  renderle
compatibili con le esigenze di servizio. 
  4. Le eventuali controversie sono regolate ai  sensi  dell'articolo
17. 
  5. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto
della presente legge, favorendo  l'esercizio  delle  attivita'  delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.