Art. 11 
 
                     Procedure di contrattazione 
 
  1.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari riconosciute rappresentative a livello  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri  negoziali  al  fine  della
contrattazione  nazionale  di  comparto.  La  medesima  procedura  si
applica alle Forze armate e  alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare negli ambiti riservati all'amministrazione di  appartenenza,
per tutto il personale militare in  servizio  e  in  particolare  con
l'osservanza delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma  5,  della
presente legge. 
  2. Le procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di
impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge  e
si concludono con l'emanazione di  distinti  decreti  del  Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. 
  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono
emanati a seguito  di  accordi  sindacali  stipulati  dalle  seguenti
delegazioni: 
    a) per la parte pubblica: una delegazione composta  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai  Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari  di
Stato rispettivamente delegati, alla quale  partecipano,  nell'ambito
delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia  e  delle
finanze,  il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa   o   un   suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore  delle  Forze
armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il  personale
delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, per  l'accordo  concernente  il
personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; 
    b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta  da
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri  stabiliti
dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali  sono
composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. 
  4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie: 
    a) per le Forze armate, le materie  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 
    b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
195. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 del  citato  decreto
          legislativo n. 95 del 2017, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli
          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
          delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita
          un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in
          materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,
          di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
              2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il
          personale dirigente civile e militare sono: 
                a) il trattamento accessorio; 
                b)  le  misure  per  incentivare   l'efficienza   del
          servizio; 
                c) il congedo ordinario, il congedo  straordinario  o
          le licenze; 
                d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
          l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; 
                e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 
                g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                h)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale; 
                i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
          assistenza del personale. 
              3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
          e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
          pubblica amministrazione, sentiti i Ministri  dell'interno,
          della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
          Ministro della difesa, da adottare  entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite le modalita'  attuative  di  quanto  previsto  dal
          commi  2  e  3,  attraverso   l'applicazione,   in   quanto
          compatibili,   delle   procedure   perviste   dal   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  con  esclusione  della
          negoziazione decentrata e delle modalita'  di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale. 
              5. All'attuazione del comma 3 si  provvede  nei  limiti
          della quota parte di risorse destinate  alla  rivalutazione
          del trattamento accessorio del  personale  dirigente  delle
          Forze  di  polizia   a   ordinamento   civile,   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  In  relazione  a  quanto   previsto   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma
          1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  per
          gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le  disposizioni
          di cui al precedente periodo. 
              7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di  cui  al  comma  6,  al  personale
          dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
          quello delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  e
          delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
          vigenti.». 
              - Per il testo degli articoli 4 e 5 del citato  decreto
          legislativo  n.  195  del  1995,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 5. 
              - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del  citato  decreto
          legislativo n. 195 del 1995 e' il seguente: 
              «Art. 6 (Materie riservate alla  legge). -  1.  Per  il
          personale di cui all'art.  1,  restano  comunque  riservate
          alla disciplina per legge,  ovvero  per  atto  normativo  o
          amministrativo  adottato  in  base  alla   legge,   secondo
          l'ordinamento delle  singole  amministrazioni,  le  materie
          indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n.
          216.». 
              «Art.  7  (Procedimento). -   1.   Le   procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini  di
          scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro  lo  stesso
          termine, le organizzazioni sindacali  del  personale  delle
          Forze di polizia ad ordinamento civile  possono  presentare
          proposte e richieste relative alle  materie  oggetto  delle
          procedure stesse. Il COCER Interforze puo'  presentare  nel
          termine   predetto,   anche   separatamente   per   sezioni
          Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
          proposte e richieste al Ministro per la funzione  pubblica,
          al Ministro della difesa e, per il Corpo della  Guardia  di
          finanza, al Ministro delle finanze, per  il  tramite  dello
          stato  maggiore  della  Difesa  o  del   Comando   generale
          corrispondente. 
              1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno  inizio
          contemporaneamente  e  si  sviluppano  con   carattere   di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,   per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   sottoscrizione   dei   relativi    schemi    di
          provvedimento, per quanto attiene le Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 
              2. Al fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare, anche congiuntamente, le  delegazioni  di  parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  di
          cui al medesimo art. 2. 
              3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma   3   possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo. 
              5.  I  Lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante   le   Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera B), si  svolgono  in  riunioni  cui  partecipano  i
          delegati dei Comandi generali dell'Arma dei  carabinieri  e
          del Corpo della Guardia di finanza e  rappresentanti  delle
          rispettive  sezioni  COCER   e   si   concludono   con   la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              6. Le Sezioni Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento riguardante le Forze armate  si  svolgono  in
          riunioni cui partecipano i delegati  dello  stato  maggiore
          della  Difesa  e  i  rappresentanti  del   COCER   (sezioni
          Esercito, Marina e Aeronautica)  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              8. Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 
              9.  Per  la  formulazione  di  pareri,   richieste   ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola  e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono formati  rispettivamente  dai  delegati  con  rapporto
          d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,  e
          dai  delegati  con   rapporto   d'impiego   delle   Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza. 
              10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3  e
          gli schemi di provvedimento di cui ai  commi  5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi   del   trattamento    economico,    nonche'    la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta, ivi compresa quella eventualmente  rimessa  alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere l'esecuzione parziale,  o  totale,  in  caso  di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere la richiesta -  da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il  tramite  dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa - al Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi esorbitanti sulla base delle  rilevazioni  effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
              11. Il Consiglio dei Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6 e 8, approva l'ipotesi di accordo  sindacale  riguardante
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli  schemi  di
          provvedimento  riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare e le Forze  armate,  i  cui
          contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente  della
          Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i  quali  si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
              11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
              12. La disciplina emanata con i decreti del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
          termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e
          conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore  dei
          decreti successivi. 
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al   presente   decreto   non   vengano   definiti    entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti.». 
              «Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei  conflitti). -
          1.  Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale   omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente della  Repubblica  di  cui  all'articolo  2,  le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono  a  reciproci  scambi  di  informazione,   anche
          attraverso apposite riunioni. 
              2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di
          cui   all'articolo   2   disciplinano   le   modalita'   di
          raffreddamento dei conflitti  che  eventualmente  insorgano
          nell'ambito delle rispettive  amministrazioni  in  sede  di
          applicazione delle disposizioni contenute nei  decreti  del
          Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo  2.
          Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di
          polizia  ad   ordinamento   civile,   presso   le   singole
          amministrazioni  vengono  costituite   commissioni   aventi
          natura arbitrale. 
              3. Qualora in sede di applicazione  delle  disposizioni
          contenute nei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui all'articolo 2 insorgano  contrasti  interpretativi  di
          rilevanza generale per tutto il  personale  interessato,  i
          soggetti  di  cui  al  predetto  articolo   2,   ossia   le
          amministrazioni, le organizzazioni sindacali e  le  sezioni
          COCER, per il tramite dei  rispettivi  Comandi  generali  o
          dello stato maggiore della  Difesa,  possono  ricorrere  al
          Ministro per la funzione pubblica,  formulando  apposita  e
          puntuale richiesta motivata  per  l'esame  della  questione
          interpretativa controversa. Il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta,  dopo
          aver acquisito le risultanze  delle  procedure  di  cui  ai
          commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle  delegazioni  trattanti
          l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          A),  ovvero   alle   delegazioni   che   partecipano   alle
          concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e
          comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa
          di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta
          giorni dal primo  incontro.  Sulla  base  dell'orientamento
          espresso dalle  citate  delegazioni,  il  Ministro  per  la
          funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo  comma,
          n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  provvede  ad  emanare  conseguenti
          direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le
          amministrazioni interessate.».