Art. 12 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. Le amministrazioni militari del Ministero  della  difesa  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle  associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute
rappresentative a livello nazionale  ai  sensi  dell'articolo  13  il
contenuto  delle  circolari  e  delle  direttive   da   emanare   con
riferimento alle materie indicate nell'articolo 5,  comma  2.  A  tal
fine, con il regolamento  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,  sono
disciplinate le  procedure  di  informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 13.