Art. 13 
 
                         Rappresentativita' 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai  fini  delle
attivita'  e  delle  competenze  specificamente   individuate   dalla
presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno  pari
al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o
della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione
professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari
appartenenti a  due  o  piu'  Forze  armate  o  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, la stessa dovra' avere  una  rappresentativita'
non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in  ragione  della
singola Forza armata o  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare,
rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda
necessario  determinare  la  rappresentativita'  delle   associazioni
medesime. 
  2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due
o piu' Forze armate o Forze di polizia  a  ordinamento  militare  non
raggiunga la quota minima di rappresentativita' del 3  per  cento  in
ciascuna  delle  Forze  armate  o  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, essa e' rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze  di
polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota  minima
del 4 per cento. 
  3.  Ai  fini  della  consistenza  associativa,   sono   conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale  non  inferiore
allo 0,5 per cento dello stipendio. 
  4. Ai fini del calcolo  della  consistenza  associativa,  la  forza
effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di  polizia  a
ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi
dell'articolo  1,  comma  6,  non  puo'  aderire  alle   associazioni
sindacali. 
  5. In via transitoria, le quote percentuali  di  iscritti  previste
dal comma 1 sono ridotte: 
    a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge; 
    b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni. 
  6. Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa
e dell'economia e delle finanze, sono  riconosciute  le  associazioni
professionali a carattere sindacale tra  militari  rappresentative  a
livello nazionale, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo.