Art. 14 
 
                          Tutela e diritti 
 
  1. I militari che ricoprono  cariche  elettive  nelle  associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13: 
    a) non sono perseguibili in  via  disciplinare  per  le  opinioni
espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle
loro funzioni, fatti salvi i limiti della  correttezza  formale  e  i
doveri derivanti dal giuramento prestato, dal  grado,  dal  senso  di
responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a
salvaguardia del prestigio istituzionale; 
    b) non possono essere trasferiti a un'altra sede  o  a  un  altro
reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto  al  momento
dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione  professionale
a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono,  salvi  i
casi di incompatibilita' ambientale o di  esigenza  di  trasferimento
dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando  e
le attribuzioni specifiche di servizio  e,  per  il  personale  della
Marina, di imbarco, necessari  per  l'avanzamento,  e  salvi  i  casi
straordinari di necessita' e urgenza, anche per  dichiarazione  dello
stato di emergenza; 
    c)  non   possono   essere   impiegati   in   territorio   estero
singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza; 
    d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e  su  tutte
le questioni non soggette a classifica di segretezza  che  riguardano
la vita militare, nei limiti previsti dalla presente  legge  e  nelle
materie di cui  all'articolo  5;  possono  interloquire  con  enti  e
associazioni  di  carattere  sociale,  culturale  o  politico,  anche
estranei alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, e partecipare  a  convegni  e  assemblee  aventi  carattere
sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge; 
    e) possono inviare comnicazioni  scritte  al  personale  militare
sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture  e  i
reparti  militari  presso  i  quali  opera  il  personale   da   essi
rappresentato  quando  lo  ritengono  opportuno,   concordandone   le
modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.