Art. 16 
 
Delega al Governo per il coordinamento  normativo  e  regolamenti  di
                             attuazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per il coordinamento  normativo  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  dell'articolo  46  del
decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95,   come   modificato
dall'articolo  5,  comma  5,  della  presente  legge,  e  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; 
    b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, al fine di  inserirvi  le  disposizioni  della  presente
legge; 
    c) modificazioni  e  integrazioni  normative  necessarie  per  il
coordinamento delle disposizioni contenute nelle  leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei  decreti  con  le  norme
della presente legge; 
    d) semplificazione  e  maggiore  efficienza  delle  procedure  di
contrattazione  del  comparto  sicurezza  e  difesa,  attraverso   la
previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli
aspetti comuni a tutte le Forze  armate  e  le  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, nonche' di un secondo  livello  attraverso  cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e
Forze  di  polizia  a   ordinamento   militare,   ivi   compresa   la
distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; 
    e) istituzione di un'area negoziale per  il  personale  dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia a  ordinamento  militare,
nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia
a ordinamento civile. L'istituzione dell'area  negoziale  di  cui  al
precedente  periodo  avviene  nel  rispetto  dei   vincoli   previsti
dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,  e
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la  sua
attuazione. 
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di relazione tecnica, sono sottoposti  al  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  centocinquanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
adottato il regolamento di attuazione della presente legge. 
  4.  Con   decreto   adottato   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa  e  dell'economia  e
delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   e   le
associazioni professionali a carattere  sindacale  tra  militari,  e'
determinato, nel limite massimo fissato  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 4, il contingente dei distacchi e dei  permessi  sindacali  per
ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento  militare,  da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari   con   criterio    proporzionale,    sulla    base    della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 13. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  6. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il decreto legislativo n. 195 del 1995,  si  veda
          nelle note all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
          n. 95 del 2017, si veda nelle note all'articolo 11. 
              - Per il decreto legislativo n. 66 del  2010,  si  veda
          nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. Omissis.».