Art. 19 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo
16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da  1476
a 1482 del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III  del
titolo IX del libro quarto del codice di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in corso alla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  restano  in  carica  e  proseguono
l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle  procedure
di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego
del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, se in corso, ai sensi del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo  11,
comma 3, lettera b), della presente  legge,  ovvero,  se  successiva,
fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema  di
provvedimento ai sensi dell'articolo 7,  commi  5,  6,  7  e  8,  del
decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195.  A  decorrere  dalla
medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i  delegati
che li compongono cessano la propria funzione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
militari, che alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
abbiano  gia'  conseguito  l'assenso  del  Ministro  competente,   si
adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge  entro
novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale
termine, il Ministro competente effettua sulle predette  associazioni
i controlli previsti dall'articolo 3. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli da 1476 a 1482 del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art. 1476 (Organo centrale, organo intermedio,  organo
          di base). - 1. Sono istituiti organi di  rappresentanza  di
          militari con le  competenze  indicate  dagli  articoli  del
          presente capo. 
              2.  Gli  organi  della   rappresentanza   militare   si
          distinguono: 
                a) in un organo centrale,  a  carattere  nazionale  e
          interforze,  articolato  in  relazione  alle  esigenze,  in
          commissioni interforze di  categoria  -  A)  ufficiali,  B)
          marescialli/ispettori,  C)  sergenti/sovrintendenti  e   D)
          graduati/militari  di  truppa,  fermo  restando  il  numero
          complessivo dei rappresentanti -  e  in  sezioni  di  Forza
          armata o  di  Corpo  armato  -  Esercito  italiano,  Marina
          militare, Aeronautica militare, Carabinieri  e  Guardia  di
          finanza; 
                b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; 
                c) in un organo di base presso le  unita'  a  livello
          minimo compatibile  con  la  struttura  di  ciascuna  Forza
          armata o Corpo armato. 
              3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti
          da un numero fisso di delegati di ciascuna  delle  seguenti
          categorie:  A)  ufficiali,  B)  marescialli/ispettori,   C)
          sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari  di  truppa,
          fermo restando il numero  complessivo  dei  rappresentanti.
          L'organo di base e'  costituito  dai  rappresentanti  delle
          suddette  categorie  presenti   al   livello   considerato.
          Nell'organo centrale la rappresentanza  di  ciascuna  Forza
          armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza
          numerica. 
              Art. 1477 (Procedura di elezione). - 1. Per la elezione
          dei rappresentanti nei diversi organi di  base  si  procede
          con voto diretto, nominativo e segreto. 
              2.  All'elezione  dei   rappresentanti   negli   organi
          intermedi provvedono i rappresentanti eletti  negli  organi
          di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto  diretto,
          nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti  di  base
          esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto  al  numero
          dei  delegati  da  eleggere.  Con  la  stessa  procedura  i
          rappresentanti degli organi intermedi eleggono  i  delegati
          all'organo centrale. 
              3. Gli eletti, militari di carriera, durano  in  carica
          quattro anni e sono rieleggibili due sole volte. 
              4. Gli eletti, militari di  carriera  o  di  leva,  che
          cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il
          periodo  residuo,  dai   militari   che   nelle   votazioni
          effettuate,   di   primo   o   secondo    grado,    seguono
          immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 
              Art.  1478  (Riunioni,  competenze,  attivita'). -   1.
          Normalmente  l'organo  centrale  della  rappresentanza   si
          riunisce  in  sessione  congiunta  di  tutte   le   sezioni
          costituite, per formulare pareri e proposte e per  avanzare
          richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. 
              2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per
          formulare  un  programma  di  lavoro  e   per   verificarne
          l'attuazione. 
              3. Le riunioni  delle  sezioni  costituite  all'interno
          dell'organo centrale della  rappresentanza  sono  convocate
          ogni qualvolta i pareri e le proposte  da  formulare  e  le
          richieste da avanzare riguardino esclusivamente le  singole
          Forze  armate  o  i  Corpi  armati.   Le   riunioni   delle
          commissioni  costituite  all'interno  dell'organo  centrale
          della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
          e le proposte da  formulare  e  le  richieste  da  avanzare
          riguardino le singole categorie. 
              4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza
          riguardano la formulazione di  pareri,  di  proposte  e  di
          richieste su tutte le materie che formano oggetto di  norme
          legislative  o  regolamentari  circa  la   condizione,   il
          trattamento, la tutela - di  natura  giuridica,  economica,
          previdenziale,  sanitaria,  culturale  e   morale   -   dei
          militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano
          materie inerenti al servizio di leva devono essere  sentiti
          i militari di leva  eletti  negli  organi  intermedi.  Tali
          pareri, proposte e richieste sono  comunicati  al  Ministro
          della  difesa  che  li  trasmette   per   conoscenza   alle
          Commissioni permanenti competenti  per  materia  delle  due
          Camere, a richiesta delle medesime. 
              5. L'organo centrale della rappresentanza militare puo'
          essere  ascoltato,  a  sua  richiesta,  dalle   Commissioni
          permanenti competenti per materia delle due  Camere,  sulle
          materie  indicate  nel  comma  4  e  secondo  le  procedure
          previste dai regolamenti parlamentari. 
              6. Gli organi della rappresentanza militare,  intermedi
          e  di  base,  concordano  con  i  comandi  e   gli   organi
          dell'amministrazione militare, le forme e le modalita'  per
          trattare materie indicate nel presente articolo. 
              7. Dalle competenze degli organi  rappresentativi  sono
          comunque  escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento,
          l'addestramento,     le     operazioni,     il      settore
          logistico-operativo, il  rapporto  gerarchico-funzionale  e
          l'impiego del personale. 
              8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione
          di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative
          ai seguenti campi di interesse: 
                a) conservazione  dei  posti  di  lavoro  durante  il
          servizio    militare,     qualificazione     professionale,
          inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano
          dal servizio militare; 
                b) provvidenze per gli  infortuni  subiti  e  per  le
          infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; 
                c) integrazione del personale militare femminile; 
                d) attivita' assistenziali, culturali,  ricreative  e
          di promozione sociale, anche a favore dei familiari; 
                e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; 
                f) condizioni igienico-sanitarie; 
                g) alloggi. 
              9. Gli organi di rappresentanza  sono  convocati  dalla
          presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
          quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
          di servizio. 
              10. Per i  provvedimenti  da  adottare  in  materia  di
          attivita'   assistenziale,   culturale,   ricreativa,    di
          promozione  sociale,  anche   a   favore   dei   familiari,
          l'amministrazione  militare   competente   puo'   avvalersi
          dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o  di
          base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni. 
              Art. 1479 (Divieto di condizionamento  del  mandato  di
          rappresentanza). -  1.  Sono  vietati  gli   atti   diretti
          comunque a condizionare o limitare l'esercizio del  mandato
          dei componenti degli organi della rappresentanza. 
              Art.  1480  (Trasferimento  del   delegato). -   1.   I
          trasferimenti ad altre sedi di militari di  carriera  o  di
          leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano
          l'esercizio  del  mandato,  devono  essere  concordati  con
          l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale  si
          chiede il trasferimento, appartiene. 
              Art. 1481 (Contenuti del rapporto di impiego). - 1.  In
          materia di contenuti del rapporto di impiego del  personale
          militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
              Art. 1482 (Disposizioni di  esecuzione  in  materia  di
          rappresentanza  militare). -   1.   Le   disposizioni   del
          regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento
          della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i
          rappresentanti dei militari delle categorie  in  congedo  e
          dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono
          adottate dall'organo centrale a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti.». 
              - Per il testo dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8,  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si  veda  nelle
          note all'articolo 11.