Art. 3 
 
Costituzione delle associazioni professionali a  carattere  sindacale
                            tra militari 
 
  1.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
militari, entro cinque giorni  lavorativi  dalla  loro  costituzione,
depositano lo statuto presso il Ministero  della  difesa  o,  per  le
associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti  al
Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro  i  sessanta
giorni  successivi,  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla
presente legge, ne dispone l'iscrizione  in  apposito  albo  ai  fini
dell'esercizio  delle  attivita'  previste  dallo  statuto  e   della
raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste  dall'articolo
7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a
personale di una o piu' Forze armate e del  Corpo  della  guardia  di
finanza l'accertamento  e'  svolto  dal  Ministero  della  difesa  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Non  sono
consentiti, nelle more del predetto procedimento,  l'esercizio  delle
attivita' sindacali ne' la raccolta dei contributi sindacali. 
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto  con  le
disposizioni vigenti, il Ministero competente  ne  da'  tempestiva  e
motivata comunicazione all'associazione, che puo'  presentare,  entro
quindici  giorni  e  per  iscritto,  formali  osservazioni.  Entro  i
successivi  trenta  giorni,  il  Ministero  adotta  il  provvedimento
finale. Con le medesime modalita' il  Ministero  competente  accerta,
almeno ogni tre anni, la  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalla
presente legge. 
  3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica  statutaria
al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2,  la
conformita' ai requisiti previsti. 
  4. In caso di successivo accertamento della perdita  anche  di  uno
solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni  di  legge,  il
Ministero competente  ne  da'  tempestiva  e  motivata  comunicazione
all'associazione, che puo' presentare, entro quindici  giorni  e  per
iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta  giorni,
il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone,
nel caso di un provvedimento di cancellazione  dall'albo  di  cui  al
comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. 
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui
al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non  puo'  esercitare
alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente  perdono  efficacia
le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi
sindacali ai sensi dell'articolo 7. 
  6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo  le
controversie promosse nella materia di cui al comma 5.