Art. 4 
 
                             Limitazioni 
 
  1.  Alle  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari e' fatto divieto di: 
    a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle
Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; 
    b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o  azioni  sostitutive
dello stesso, o parteciparvi anche se  proclamato  da  organizzazioni
sindacali estranee al personale militare; 
    c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi  di
servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze  armate
o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; 
    d) assumere la rappresentanza in via  esclusiva  di  una  o  piu'
categorie di personale, anche se facenti  parte  della  stessa  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In  ogni  caso,  la
rappresentanza   di   una   singola    categoria    all'interno    di
un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari  non
deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; 
    e)  assumere  una  denominazione  che  richiami,  anche  in  modo
indiretto, quella di una o piu' categorie di personale,  specialita',
Corpo o altro che non sia la Forza armata o la  Forza  di  polizia  a
ordinamento militare di appartenenza; 
    f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo
indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste  il  divieto  di
adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche; 
    g) promuovere  iniziative  di  organizzazioni  politiche  o  dare
supporto, a qualsiasi titolo, a campagne  elettorali  afferenti  alla
vita politica del Paese; 
    h) stabilire la propria  sede  o  il  proprio  domicilio  sociale
presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del  Ministero
dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili; 
    i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite
ai sensi  della  presente  legge  o  federarsi,  affiliarsi  o  avere
relazioni di carattere organizzativo o convenzionale,  anche  per  il
tramite  di  altri  enti   od   organizzazioni,   con   le   medesime
associazioni.