Art. 6 
 
Articolazioni  periferiche   delle   associazioni   professionali   a
                  carattere sindacale tra militari 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
possono prevedere articolazioni periferiche, le cui  competenze  sono
definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5. 
  2.  Gli  statuti  definiscono  le  competenze  delle  articolazioni
periferiche,  nei  limiti   dei   rispettivi   ambiti   regionali   o
territoriali, nelle seguenti materie: 
    a) informazione e consultazione degli iscritti; 
    b) esercizio delle prerogative sindacali di  cui  all'articolo  3
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di  tutela
della salute e della sicurezza del personale militare nei  luoghi  di
lavoro; 
    c)  rispetto  e  applicazione  della  contrattazione   nazionale,
interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 
  3. Ferme restando  le  specifiche  peculiarita'  organizzative,  le
articolazioni  periferiche   delle   associazioni   professionali   a
carattere  sindacale  tra  militari  riconosciute  rappresentative  a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 13  si  relazionano  con  le
articolazioni  di  ciascuna  amministrazione  militare  competenti  a
livello areale e comunque non inferiore  al  livello  regionale,  con
riferimento a tematiche  di  competenza  sindacale  aventi  esclusiva
rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.