Art. 7 
 
Finanziamento  e   trasparenza   dei   bilanci   delle   associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
sono finanziate  esclusivamente  con  i  contributi  sindacali  degli
iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente  articolo,  e
con le attivita' di assistenza  fiscale  e  consulenza  relativamente
alle prestazioni previdenziali e assistenziali a  favore  dei  propri
iscritti. Le associazioni non possono  ricevere  eredita'  o  legati,
donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta  eccezione  per  la
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento  di  altra
associazione professionale a carattere sindacale tra militari. 
  2. Per la  corresponsione  del  contributo  sindacale,  i  militari
rilasciano   delega,   esente   dall'imposta   di   bollo   e   dalla
registrazione, a favore dell'associazione professionale  a  carattere
sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la  riscossione  di
una quota mensile della  retribuzione,  nella  misura  stabilita  dai
competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti  dalle
pubbliche amministrazioni, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
  3. La delega ha validita' dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni  anno  e  si  intende
tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31
ottobre. La revoca della  delega  deve  essere  trasmessa,  in  forma
scritta,  all'amministrazione  e  all'associazione  professionale   a
carattere sindacale tra militari interessata. 
  4. Le modalita' di versamento  alle  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione,
operate dall'amministrazione in base alle  deleghe  rilasciate,  sono
stabilite con decreto  del  Ministro  competente,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
predispongono  annualmente  il  bilancio  preventivo,  entro  il   31
dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si  riferisce,
e il  rendiconto  della  gestione  precedente,  entro  il  30  aprile
dell'anno  successivo;  entrambi  devono   essere   approvati   dagli
associati e resi conoscibili al  pubblico,  non  oltre  dieci  giorni
dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 70 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180  (Approvazione  del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e
          pensioni dei dipendenti  dalle  Pubbliche  Amministrazioni)
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 29 aprile 1950, n. 99, e' il seguente: 
              «Art. 70 (Limiti nel caso di  concorso  di  cessione  e
          delegazione).  -  Nel  caso  di  concorso  di  cessione   e
          delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello
          stipendio o salario se non quando  l'amministrazione  dalla
          quale l'impiegato o il salariato dipende  ne  riconosca  la
          necessita' e dia il suo assenso. 
              Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione
          alla quale fa carico la pensione.».