Art. 2 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno
venti volte  il  numero  complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,
l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto
del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
    a) fisiologia; 
    b) patologia generale; 
    c) elementi di anatomia; 
    d) elementi di medicina interna. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche
mediante procedure automatizzate. 
  5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di  candidati
pari a venti volte quello dei posti messi a concorso, fermo  restando
che la votazione riportata dal concorrente nella  prova  preselettiva
non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente.
Sono ammessi alle prove di esame  anche  i  concorrenti  che  abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
  6. La  commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  7  redige,
secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei
candidati che hanno  superato  la  prova  preselettiva.  L'elenco  e'
approvato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it,
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo del  comma  2-bis  dell'art.  7  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e' il seguente: 
                «2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezione.»