Art. 3 
 
                Prove di esame del concorso pubblico 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. Le due prove scritte sono  svolte,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici,  nelle  materie  rispettivamente  indicate  ai
commi 2 e 3. 
  2. La prima prova scritta consiste nella stesura  di  un  elaborato
oppure nella risposta sintetica a quesiti e verte su  infermieristica
generale e clinica. 
  3. La seconda prova scritta consiste in un elaborato vertente sulla
descrizione di procedure di applicazione di protocolli  assistenziali
in ambito sanitario e di interventi clinici infermieristici. 
  4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in
ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  5. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, anche sulle seguenti materie: 
    a) igiene e medicina del lavoro; 
    b) elementi di medicina legale; 
    c) primo soccorso; 
    d)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  7. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).