Art. 4 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore  sanitario  del  Corpo
nazionale, ai sensi dell'articolo  114,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso interno per titoli ed esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento   e   pubblicato   sul   sito   internet   istituzionale
www.vigilfuoco.it. 
  3. Il concorso e' riservato al personale  del  Corpo  nazionale  in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 114 e 118, comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  oppure  mediante  il  sistema  di
autenticazione in uso presso il Dipartimento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  118  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art.  118  (Concorso  interno  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore  sanitario).  -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di ispettore sanitario, ai sensi  dell'art.  114,
          comma 1, lettera b), avviene mediante concorso  interno  al
          quale puo' partecipare il personale appartenente  al  ruolo
          degli operatori  e  degli  assistenti  che  abbia  maturato
          almeno sette anni di effettivo servizio,  in  possesso  del
          titolo di studio e abilitativo di cui all'art. 115. 
                2. I vincitori del  concorso  interno  sono  nominati
          ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un
          corso di formazione residenziale della durata di  tre  mesi
          presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture
          centrali e periferiche del Corpo nazionale. 
                3. Al termine del corso di formazione, gli  ispettori
          sanitari in prova che abbiano  superato  le  prove  d'esame
          ricevono il giudizio di idoneita'  al  servizio  d'istituto
          formulato dal capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del
          direttore centrale per la formazione del Dipartimento.  Gli
          esiti dell'esame  determinano  l'ordine  della  graduatoria
          finale, fatti salvi gli ulteriori  criteri  previsti  dalla
          normativa vigente. 
                4.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento   sono
          stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione, i criteri per la formulazione del  giudizio  di
          idoneita' nonche' le modalita'  di  svolgimento  dell'esame
          finale. 
                5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle  sedi
          di  servizio  e'  effettuata  in  relazione   alla   scelta
          manifestata  dagli  interessati  secondo   l'ordine   della
          graduatoria determinata ai sensi del comma  3,  nell'ambito
          delle sedi indicate dall'amministrazione.» 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.