Art. 4 Modalita' di accesso e bando di concorso 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 114 e 118, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 118 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 118 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'art. 114, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del titolo di studio e abilitativo di cui all'art. 115. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.» - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.