Art. 5 
 
                 Prove di esame del concorso interno 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. 
  2. La prova scritta consiste nella risposta  sintetica  a  quesiti,
senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte su  infermieristica
generale e clinica. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre  che  sulla  materia  oggetto  della
prova scritta di cui al comma 2, anche sulle seguenti materie: 
    a) igiene e medicina del lavoro; 
    b) elementi di medicina legale; 
    c) primo soccorso; 
    d)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).