Art. 5 Prove di esame del concorso interno 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. 2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte su infermieristica generale e clinica. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della prova scritta di cui al comma 2, anche sulle seguenti materie: a) igiene e medicina del lavoro; b) elementi di medicina legale; c) primo soccorso; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).