Art. 6 
 
                               Titoli 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta i titoli di studio  elencati,
con i relativi punteggi, nel comma  2  e  l'anzianita'  di  effettivo
servizio, secondo i punteggi di cui al comma 4. 
  2. I titoli  di  studio  ammessi  a  valutazione,  con  i  relativi
punteggi, sono: 
    a) laurea per le professioni sanitarie  di  cui  al  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   19
febbraio  2009,  ulteriore  rispetto  a  quella  fatta  valere   come
requisito di ammissione al concorso: punti 3,00; 
    b) laurea diversa da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50; 
    c) laurea  magistrale  delle  professioni  sanitarie  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 gennaio 2009: punti 4,00; 
    d) laurea magistrale in medicina e chirurgia: punti 3,50; 
    e) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere c) e
d): punti 2,00; 
    f) master universitario di I livello  avente  come  requisito  di
accesso il possesso di una laurea universitaria  per  le  professioni
sanitarie  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009: punti 0,30; 
    g) master universitario di I livello diverso  da  quelli  di  cui
alla lettera f): punti 0,15; 
    h) master universitario di II livello avente  come  requisito  di
accesso il possesso di  una  delle  lauree  magistrali  di  cui  alle
lettere c) e d): punti 0,50; 
    i) master universitario di II livello diverso da  quelli  di  cui
alla lettera h): punti 0,25; 
    l) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso
di  specializzazione  istituito  dalle  Universita',   correlato   al
possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti
0,75; 
    m) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree
magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00. 
  3. Sono, altresi', valutabili i  diplomi  universitari,  conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati  ai  sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 11 novembre 2011, nonche' le lauree, le lauree specialistiche
e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli  ordinamenti  didattici
previgenti  ed  equiparati  ai  sensi  dei   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio  2009.  Il
punteggio da attribuire e' quello  dei  titoli  di  studio  cui  sono
equiparati. 
  4. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra  loro
cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo  complessivo
pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree
e  lauree  magistrali  afferenti  al  medesimo   corso   di   laurea,
considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. 
  5. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti  0,10  punti,
cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile considerando, come mese  intero,  periodi
continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito
per la partecipazione al concorso. 
  6. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e l'anzianita'
di effettivo servizio posseduti alla data  di  scadenza  del  termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande  di
partecipazione. 
  7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta  e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  il  riferimento   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   19
          febbraio 2009, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 gennaio
          2009, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   11
          novembre 2011, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i   riferimento   ai   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9  luglio
          2009, si veda nelle note alle premesse.