Art. 6 Titoli 1. La commissione esaminatrice valuta i titoli di studio elencati, con i relativi punteggi, nel comma 2 e l'anzianita' di effettivo servizio, secondo i punteggi di cui al comma 4. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) laurea per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, ulteriore rispetto a quella fatta valere come requisito di ammissione al concorso: punti 3,00; b) laurea diversa da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50; c) laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 gennaio 2009: punti 4,00; d) laurea magistrale in medicina e chirurgia: punti 3,50; e) laurea magistrale diversa da quelle indicate alle lettere c) e d): punti 2,00; f) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una laurea universitaria per le professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009: punti 0,30; g) master universitario di I livello diverso da quelli di cui alla lettera f): punti 0,15; h) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alle lettere c) e d): punti 0,50; i) master universitario di II livello diverso da quelli di cui alla lettera h): punti 0,25; l) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita', correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75; m) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00. 3. Sono, altresi', valutabili i diplomi universitari, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, nonche' le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati. 4. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. 5. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso. 6. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 7. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 gennaio 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimento ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, si veda nelle note alle premesse.