Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. Per ciascuna procedura concorsuale di cui ai capi  I  e  II,  la
commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento; e' presieduta da un  dirigente  del  Dipartimento,  con
qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore ed  e'
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei  quali  almeno  uno
non  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione   dell'interno   e
individuati tra professori universitari. Con il medesimo  decreto  e'
nominato,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun
componente effettivo, un  membro  supplente,  che  abbia  gli  stessi
requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua  straniera
e di informatica, il  giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
bando di concorso e  di  un  esperto  di  informatica.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 9 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'
          il seguente: 
                «4. Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.»