Art. 2 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso per il medesimo ambito, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali indicate nell'allegato 1. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate. 5. E' ammesso a sostenere le prove di esame per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico previsto dal bando, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 3 redigono, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Gli elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale http://www.vigilfuoco.it/, degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 2-bis dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.»