Art. 2 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito
professionale tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno
dieci volte il numero dei posti messi  a  concorso  per  il  medesimo
ambito, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con
decreto del Capo  del  Dipartimento,  al  superamento  di  una  prova
preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta  multipla  vertenti,  con  riferimento  a   ciascun   ambito
professionale tecnico-scientifico, sulle materie oggetto delle  prove
scritte ed orali indicate nell'allegato 1. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate
in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  puo'  essere  effettuata  anche
mediante procedure automatizzate. 
  5. E' ammesso a sostenere le prove di esame per il  singolo  ambito
professionale tecnico-scientifico un numero di candidati pari a dieci
volte quello dei posti  messi  a  concorso,  fermo  restando  che  la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi)  o  frazione  equivalente.  Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
  6. Per ciascun ambito  professionale  tecnico-scientifico  previsto
dal  bando,  le  commissioni  esaminatrici  di  cui  all'articolo   3
redigono, secondo l'ordine della votazione  conseguita  da  ciascuno,
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.  Gli
elenchi sono approvati con decreto del  Capo  del  Dipartimento.  Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
e' data notizia, con valore di notifica a tutti  gli  effetti,  della
pubblicazione,      sul       sito       internet       istituzionale
http://www.vigilfuoco.it/, degli  elenchi  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo del comma 2-bis dell'articolo 7  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e' il seguente: 
                «2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
          forme  di  preselezione  predisposte   anche   da   aziende
          specializzate in selezione di  personale.  I  contenuti  di
          ciascuna   prova   sono    disciplinati    dalle    singole
          amministrazioni le quali possono  prevedere  che  le  prove
          stesse siano predisposte  anche  sulla  base  di  programmi
          elaborati da esperti in selezione.»