Art. 3 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1.  Per  ciascun  ambito  professionale   tecnico-scientifico,   la
commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore  a  quattro,
dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante  e
individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto e'
nominato,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun
componente, un membro supplente, che abbia gli stessi  requisiti  del
componente  effettivo.  Per  le  prove  di  lingua  straniera  e   di
informatica,  il  giudizio  e'   espresso   dalla   commissione   con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
bando di concorso e  di  un  esperto  di  informatica.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
 
          Note all'art. 3: 
            
              - Il testo del  comma  4  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e' il seguente: 
                «4. Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.»