Art. 4 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. 
  2. Le prove scritte  consistono  nella  stesura  di  un  elaborato,
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti  informatici,  e  vertono  sulle  materie   indicate,   con
riferimento  a  ciascun  ambito  professionale   tecnico-scientifico,
nell'allegato 1. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte: 
    a) per ciascun ambito  professionale  tecnico-scientifico:  sulle
specifiche materie delle prove scritte e della prova  orale  indicate
nell'allegato 1; 
    b) per tutti gli ambiti professionali tecnico-scientifici:  sulla
normativa   inerente   alla   sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro;
sull'ordinamento  del   Ministero   dell'interno,   con   particolare
riferimento al Dipartimento; sull'ordinamento del personale del Corpo
nazionale. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).