Art. 4 Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e vertono sulle materie indicate, con riferimento a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, nell'allegato 1. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte: a) per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico: sulle specifiche materie delle prove scritte e della prova orale indicate nell'allegato 1; b) per tutti gli ambiti professionali tecnico-scientifici: sulla normativa inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro; sull'ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).