Art. 20 
 
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici 
 
  1.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura  al  100  per
cento,  i  nuovi  finanziamenti  concessi  da  banche,   intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  e  dagli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese  agricole
e della pesca che abbiano registrato  un  incremento  dei  costi  per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022
come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  purche'  tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima
di ventiquattro mesi dall'erogazione e  abbiano  una  durata  fino  a
centoventi  mesi  e  un  importo  non  superiore  al  100  per  cento
dell'ammontare  complessivo  degli  stessi  costi,  come   risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima  dichiarazione  fiscale
presentata alla data della  domanda  di  garanzia,  ovvero  da  altra
idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni,  ai
sensi dell'articolo  58  e,  quanto  ad  euro  80  milioni,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto  corrente  di  tesoreria
centrale appositamente  istituito,  intestato  a  ISMEA,  per  essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie di cui al presente articolo.