Art. 42 Sostegno obiettivi PNRR grandi citta' 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. 3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita' di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi. 4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.