Art. 42 
 
                Sostegno obiettivi PNRR grandi citta' 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione  di  325  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro  per  l'anno  2025  e  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
finalizzato a  rafforzare  gli  interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  da  parte  dei  comuni  con  popolazione
superiore a seicentomila abitanti. Gli importi  spettanti  a  ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione  residente  al  1°  gennaio  2021,  sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con  i
comuni destinatari del  finanziamento,  e'  individuato  per  ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le  relative  schede
progettuali  degli  interventi,  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. 
  3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,
nonche' di  eventuale  revoca  delle  risorse,  in  caso  di  mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun  intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano
degli interventi. 
  4. Agli interventi ricompresi nel  Piano  di  cui  al  comma  2  si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di  semplificazione  e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello  stato
di avanzamento stabilite per il PNRR. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  325  milioni
di euro per l'anno 2023, 220 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  70
milioni per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58.