Art. 7 
 
Semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  di  impianti  di
   produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
 
  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  qualora  il
progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di
competenza statale, le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto  il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate  dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma  6,
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  confluiscono  nel  procedimento
autorizzatorio    unico,    che    e'    perentoriamente     concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni.
Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio
del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine
di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  3.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  ministri   convocate   per
l'adozione delle deliberazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni  e  delle
province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.