Art. 3 
 
Modalita' e termini della comunicazione, variazione  e  conferma  dei
  dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva 
 
  1.  Gli  amministratori  delle  imprese  dotate   di   personalita'
giuridica e il fondatore, ove in  vita,  oppure  i  soggetti  cui  e'
attribuita  la  rappresentanza  e  l'amministrazione  delle   persone
giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle  imprese
della Camera di commercio territorialmente competente  i  dati  e  le
informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai  sensi
dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto  antiriciclaggio,  per  la
loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma  del  registro
delle imprese. 
  2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici  affini  comunica
all'ufficio del registro delle  imprese  della  Camera  di  commercio
territorialmente competente i dati e le  informazioni  relativi  alla
titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma  5,
del decreto antiriciclaggio per la loro  iscrizione  e  conservazione
nella sezione speciale del registro delle imprese. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni
dei dati e delle informazioni  relativi  alla  titolarita'  effettiva
entro  trenta  giorni  dal  compimento  dell'atto  che  da'  luogo  a
variazione. Gli stessi soggetti comunicano  annualmente  la  conferma
dei dati e delle informazioni, entro dodici  mesi  dalla  data  della
prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione
o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di  personalita'  giuridica
possono  effettuare  la  conferma  contestualmente  al  deposito  del
bilancio. Delle  avvenute  comunicazioni  e'  rilasciata  contestuale
ricevuta. 
  4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva  sono  resi
mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 
  5. Per tutte le comunicazioni previste dal  presente  articolo,  e'
utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato  con
decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo  economico  del  19
novembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  3
dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato  elettronico  della
comunicazione  unica   d'impresa   saranno   adottate   con   decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi  degli
articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581.  Il  decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico  e'  adottato  ed
entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  6. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e in ogni caso successivamente alla  predisposizione
del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1,  e
all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5,  e'
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il
provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico  che  attesta
l'operativita'  del  sistema  di  comunicazione  dei  dati  e   delle
informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e
delle informazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  effettuate  entro  i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione  del  provvedimento  di
cui al presente comma. 
  7. Le  imprese  dotate  di  personalita'  giuridica  e  le  persone
giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data  del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al  comma
6, provvedono alla comunicazione di  cui  al  comma  1  entro  trenta
giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust  e  istituti
giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data,
provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro  trenta  giorni
dalla loro costituzione. 
  8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le  comunicazioni  ivi
disciplinate sono perentori. 
  9. Tutti  gli  adempimenti  previsti  dal  presente  articolo  sono
effettuati con l'ausilio di idoneo  sistema  informatico  predisposto
dal gestore. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo  21
          novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e  18,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581 (Regolamento di attuazione  dell'art.  8  della  L.  29
          dicembre 1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione  del
          registro delle imprese di  cui  all'art.  2188  del  codice
          civile): 
                «Art. 11 (Procedimento di iscrizione su  domanda).  -
          1. Per l'attuazione della pubblicita'  nel  registro  delle
          imprese, il richiedente presenta all'ufficio  della  camera
          di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
          sede, una domanda recante  la  data  e  la  sottoscrizione,
          redatta  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
          Ministro. 
              2. La domanda di  iscrizione  di  sede  secondaria  con
          rappresentanza stabile e delle relative modifiche e'  unica
          ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi  1
          e  2,  del  codice  civile.  Essa  puo'  essere  presentata
          all'ufficio  del  luogo   ove   e'   la   sede   principale
          dell'impresa  o  del  luogo  ove  e'  la  sede   secondaria
          dell'impresa;    l'ufficio    ricevente    da'    immediata
          comunicazione della domanda all'altro ufficio. 
              3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli  atti
          e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 
              4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale,  con
          sottoscrizione  autenticata,  se  trattasi   di   scrittura
          privata non depositata presso un notaio. Negli  altri  casi
          e' depositato in copia autentica. L'estratto e'  depositato
          in forma autentica  ai  sensi  dell'art.  2718  del  codice
          civile. 
              5. Il numero di protocollo e i dati previsti  dall'art.
          8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono comunicati,  per
          iscritto, al richiedente  al  momento  della  presentazione
          della domanda. 
              6.  Prima  di   procedere   all'iscrizione,   l'ufficio
          accerta: 
                a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; 
                b) la regolarita' della compilazione del  modello  di
          domanda; 
                c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del  quale
          si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; 
                d) l'allegazione dei documenti  dei  quali  la  legge
          prescrive la presentazione; 
                e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla
          legge per l'iscrizione. 
              7. Per il controllo delle  condizioni  richieste  dalla
          legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6,  comma  1,
          lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              8. L'iscrizione e' eseguita senza  indugio  e  comunque
          entro  il  termine  di   dieci   giorni   dalla   data   di
          protocollazione della domanda. Il termine e'  ridotto  alla
          meta' se la domanda e' presentata su supporti  informatici.
          L'iscrizione  consiste   nell'inserimento   nella   memoria
          dell'elaboratore elettronico e nella messa  a  disposizione
          del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
          dell'iscrizione  e  dei  dati  contenuti  nel  modello   di
          domanda. 
              9. Le iscrizioni  e  le  annotazioni  informatiche  nel
          registro devono altresi' indicare il nome del  responsabile
          dell'immissione  e  l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora
          dell'operazione.   Vengono   comunque    richiamati,    ove
          esistenti, il numero e la data di iscrizione  nel  registro
          delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il  numero
          di iscrizione va indicato nel registro delle imprese,  agli
          effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
          di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
          della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione,   ove
          riscontri nella domanda la mancanza del  numero  di  codice
          fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera  f),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  novembre
          1976, n. 784, attribuisce il codice  fiscale  collegandosi,
          in via telematica, con il Ministero delle  finanze  che  lo
          genera. 
              10. In caso di trasferimento  della  proprieta'  o  del
          godimento dell'azienda, la relativa domanda  di  iscrizione
          e' presentata dal notaio  al  registro  delle  imprese  nel
          quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel  caso  in
          cui  solo  l'acquirente  sia  un  imprenditore  soggetto  a
          registrazione, al  registro  delle  imprese  nel  quale  e'
          iscritto l'imprenditore  acquirente.  Il  richiedente  deve
          indicare nella domanda  anche  i  dati  di  identificazione
          dell'altra parte, in modo che quest'ultima,  anche  se  non
          imprenditore,  possa  essere  individuata   attraverso   la
          consultazione del registro. 
              11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare  il
          richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
          integrare la documentazione assegnando un congruo  termine,
          trascorso  il  quale  con  provvedimento  motivato  rifiuta
          l'iscrizione. 
              12. Il  provvedimento  di  rifiuto  dell'iscrizione  e'
          comunicato al  richiedente  entro  otto  giorni  dalla  sua
          adozione, con lettera raccomandata. 
              13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul  ricorso
          o il decreto  del  giudice  del  registro  non  gravato  di
          ricorso  nel  termine   e'   comunicato   all'ufficio   dal
          cancelliere, entro due giorni  dal  deposito  ovvero  dalla
          scadenza del termine per il ricorso ed  e'  iscritto  entro
          due giorni dalla comunicazione. 
              14. Avvalendosi dell'interconnessione di  cui  all'art.
          24, comma  5,  del  presente  regolamento,  l'ufficio,  con
          modalita' da stabilire, di concerto  tra  il  Ministero  di
          grazia  e  giustizia   e   il   Ministero   dell'industria,
          acquisisce  dal  sistema  informativo  dell'Amministrazione
          della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
          impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
          delle imprese.» 
              «Art. 14  (Procedimento  di  deposito).  -  1.  Per  il
          deposito  degli  atti  presso  l'ufficio,  il   richiedente
          presenta  all'ufficio  della  camera  di  commercio   della
          provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una  domanda
          redatta  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, datata e sottoscritta. 
              2. Il numero e la data del protocollo, nonche'  i  dati
          previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  ,
          sono comunicati per  iscritto  al  richiedente  al  momento
          della presentazione della domanda. 
              3. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile,
          il richiedente presenta all'ufficio una  domanda  unica  di
          iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo
          e di deposito del  testo  dell'atto  modificato  nella  sua
          redazione  aggiornata.  L'iscrizione  e  il  deposito  sono
          eseguiti secondo le norme dettate  rispettivamente  per  il
          procedimento di iscrizione e di deposito. 
              6. L'ufficio accerta: 
                a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda,
          se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge; 
                b) la regolarita' della compilazione del  modello  di
          domanda; 
                c) la corrispondenza dell'atto di cui  si  chiede  il
          deposito, all'atto per il quale il deposito  e'  prescritto
          dalla legge; 
                d) la presentazione degli altri  documenti  richiesti
          dalla legge. 
              7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni
          di cui al comma 6, accetta l'atto  soggetto  a  deposito  e
          procede  secondo  tecniche  informatiche  all'archiviazione
          dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche'  alla
          memorizzazione degli estremi dell'atto nel  registro  delle
          imprese,  a  fini  di   mera   ricognizione   dell'avvenuto
          deposito. 
              8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice  civile
          se  il  bilancio  e'  spedito  per   posta,   l'avviso   di
          ricevimento   della    raccomandata    costituisce    prova
          dell'avvenuta presentazione. 
              9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11,  commi
          3 e 11, del presente regolamento. 
              10. In caso di rifiuto del deposito  si  applicano  gli
          articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.» 
              «Art. 18  (Procedimento  di  iscrizione  nelle  sezioni
          speciali). - 1. Per la iscrizione  nelle  sezioni  speciali
          del registro delle imprese, il richiedente deve presentare,
          entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o
          dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio  della
          camera   di   commercio   della   provincia   nella   quale
          l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data  e  la
          sottoscrizione, redatta secondo il  modello  approvato  con
          decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti
          dallo stesso. 
              2.   La   domanda   di   iscrizione   dell'imprenditore
          individuale deve comprendere le seguenti indicazioni: 
                a) il cognome e il  nome,  il  luogo  e  la  data  di
          nascita,  la  cittadinanza,  la  residenza  anagrafica,  il
          codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore; 
                b) la ditta; 
                c)   l'attivita'   dell'impresa,   specificando,   se
          trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il
          numero dei dipendenti e dei componenti la  famiglia  e,  se
          trattasi di impresa agricola, i  principali  allevamenti  e
          coltivazioni; 
                d) la sede dell'impresa. 
              3.   L'imprenditore   individuale    deve    richiedere
          l'iscrizione delle  modificazioni  relative  agli  elementi
          sopra indicati  e  della  cessazione  dell'attivita'  della
          impresa  entro  trenta  giorni  da   quello   in   cui   le
          modificazioni o la cessazione si verificano. 
              4. La domanda di iscrizione delle societa' semplici  e'
          presentata dagli amministratori,  corredata  del  contratto
          sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni: 
                a) il cognome e il  nome,  il  luogo  e  la  data  di
          nascita, la cittadinanza,  la  residenza  anagrafica  e  il
          numero di codice fiscale dei soci; 
                b) la ragione  sociale  e  il  codice  fiscale  della
          societa'; 
                c)  i  soci  che   hanno   l'amministrazione   e   la
          rappresentanza della societa'; 
                d)  la  sede  della  societa'  e  le  eventuali  sedi
          secondarie; 
                e) l'oggetto sociale; 
                f) i conferimenti di ciascun  socio  ed  il  relativo
          valore; 
                g) le prestazioni alle quali sono  obbligati  i  soci
          d'opera; 
                h) le norme secondo le quali gli utili devono  essere
          ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili  e  nelle
          perdite; 
                i) la durata della societa'. 
              5. Gli amministratori della  societa'  semplice  devono
          richiedere l'iscrizione delle modificazioni  del  contratto
          sociale   e   dello   scioglimento   della   societa'   con
          l'indicazione    delle    generalita'    degli    eventuali
          liquidatori, entro  trenta  giorni  dalle  modificazioni  e
          dallo scioglimento. 
              6.  In  caso  di  contratto  verbale,  la  domanda   di
          iscrizione o di  modificazione  o  di  cancellazione  della
          societa' semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci. 
              7. Si applica l'art. 11  del  presente  regolamento  in
          quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.»