Art. 5 Accesso da parte delle autorita' 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese. 2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso. 3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia. 4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorita' trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalita' tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro e' effettuato per il perseguimento delle sole finalita' di contrasto dell'evasione fiscale.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) si veda nelle note all'articolo 1. - Il riferimento al testo dei citati articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' riportato nelle note all'articolo 3.