Art. 5 
 
                  Accesso da parte delle autorita' 
 
  1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c)
e d), e comma 4, lettere a), b) e  c),  del  decreto  antiriciclaggio
accedono ai dati e  alle  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva
presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro
delle imprese. 
  2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1
sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta  da  ciascuna
autorita' di cui al comma  1  con  Unioncamere  e  il  gestore.  Tali
convenzioni  regolano  le  modalita'  uniformi  di  attivazione   del
collegamento via web o tramite cooperazione  applicativa  al  sistema
informatico del gestore  nonche'  le  modalita'  di  identificazione,
modifica e  revoca  da  parte  dell'autorita'  dei  propri  operatori
abilitati all'accesso. Il sistema informatico del  gestore  consente,
attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo
2005,  n.  82,  la  verifica  dell'identita'  digitale  dei  soggetti
abilitati all'accesso. 
  3.  Ai  fini  dell'accesso  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione
di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia. 
  4.  Ai  fini  dell'accesso  da  parte  delle   autorita'   di   cui
all'articolo 21, comma 2, lettera d), e  comma  4,  lettera  c),  del
decreto  antiriciclaggio,  le  medesime  autorita'  trasmettono  alla
Camera  di  commercio  territorialmente  competente,  attraverso   il
sistema informatico del gestore e secondo  le  modalita'  tecniche  e
informatiche  definite  nella  convenzione  di  cui   al   comma   2,
un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del  TUDA,
con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla  sezione
speciale del registro e' effettuato per il perseguimento  delle  sole
finalita' di contrasto dell'evasione fiscale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo  21
          novembre  2007,  n.   231   (Attuazione   della   direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione) si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) si  veda
          nelle note all'articolo 1. 
              - Il riferimento al testo dei citati articoli 46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)
          e' riportato nelle note all'articolo 3.