Art. 6 Rilevazioni del Ministero della giustizia 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di eta' e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui e' avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere: a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonche' alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.
Note all'art. 6: - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, reca «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale». - Si riporta il testo dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale): «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». - Si riporta il testo dell'art. 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): «Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. - 4-bis (Omissis). 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4-quater. (Omissis).».