Art. 6 
 
              Rilevazioni del Ministero della giustizia 
 
  1. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione  del  codice
di procedura penale, di cui al  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del
registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di  cui
all'articolo  5,  comma  3,  l'inserimento  dei  dati  relativi  alla
relazione  autore-vittima   del   reato   secondo   quanto   previsto
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli  relativi
alle caratteristiche di eta' e genere degli autori e  delle  vittime,
alla presenza sul luogo del fatto dei  figli  degli  autori  o  delle
vittime, ai luoghi in  cui  e'  avvenuto  il  fatto  e  all'eventuale
tipologia di arma utilizzata. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  5,  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono apportate  modifiche  al
sistema di rilevazione  dei  dati  del  medesimo  Ministero  volte  a
prevedere: 
    a) con riguardo agli  indagati  e  agli  imputati,  nonche'  alla
persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per  i  reati  di
cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale  nomina  di
un difensore di fiducia o d'ufficio  e  dell'eventuale  richiesta  di
accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter,  del  testo
unico in materia di  spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
    b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione  di
dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica
di recidivo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia  30
          settembre 1989, n. 334, reca «Regolamento per  l'esecuzione
          del codice di procedura penale». 
              - Si riporta il testo dell'art.  335  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447
          (Approvazione del codice di procedura penale): 
                «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa
          nonche', contestualmente o dal momento in cui  risulta,  il
          nome  della  persona  alla  quale  il   reato   stesso   e'
          attribuito. 
              2. Se nel corso  delle  indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti di cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera  a),  le
          iscrizioni previste dai commi 1 e 2  sono  comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
              3-ter. Senza  pregiudizio  del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 76,  comma  4-ter,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di spese di giustizia): 
                «Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. -  4-bis
          (Omissis). 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,  609-octies  e  612-bis,
          nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di  cui
          agli articoli 600, 600-bis,  600-ter,  600-quinquies,  601,
          602, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto. 
              4-quater. (Omissis).».