Art. 2 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
          del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19  giugno
2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera  c)  e'  inserita  la
seguente: «c-bis) la formulazione di pareri in ordine  alle  proposte
finalizzate  alle  assegnazioni  di   personale   nell'ambito   delle
articolazioni dell'amministrazione centrale;»; 
    b) all'articolo 11, comma 4, le parole «un consigliere  economico
e finanziario,  un  consigliere  per  le  libere  professioni  ed  un
consigliere per le  politiche  di  innovazione  amministrativa»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a tre consiglieri». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno  2019,
          n. 100 (Regolamento concernente organizzazione degli Uffici
          di diretta collaborazione  del  Ministro  della  giustizia,
          nonche' dell'organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance), come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. (omissis). 
              2. L'Ufficio di Gabinetto  cura  specificamente:  a)  i
          rapporti  con  il  Parlamento,  per  quanto   concerne   il
          sindacato  ispettivo;  b)  i  rapporti  con  il   Consiglio
          superiore  della  magistratura,  per  quanto  concerne   le
          attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai  magistrati;
          c)  l'attivita'  di  supporto  per  la  definizione   degli
          obiettivi e per la ripartizione delle  risorse;  c-bis)  la
          formulazione di pareri in ordine alle proposte  finalizzate
          alle   assegnazioni   di   personale   nell'ambito    delle
          articolazioni  dell'amministrazione  centrale;  d)  l'esame
          degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del  Ministro  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
              3.-5. (omissis)». 
              «Art.   11   (Personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione e trattamento economico). - 1.-3. (omissis). 
              4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel
          rispetto del criterio di  invarianza  della  spesa  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165,  il  Ministro  puo'  nominare,  tra  soggetti
          aventi specifica esperienza  professionale  o  scientifica,
          fino a tre consiglieri. 
              5.-11. (omissis)».