Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale;»; b) all'articolo 11, comma 4, le parole «un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre consiglieri».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 (Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance), come modificato dal presente regolamento: «Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. (omissis). 2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 3.-5. (omissis)». «Art. 11 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico). - 1.-3. (omissis). 4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri. 5.-11. (omissis)».