Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli  uffici
di livello dirigenziale  non  generale  nell'ambito  delle  direzioni
generali  del  Dipartimento  per  la   transizione   digitale   della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche  di  coesione  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  nonche'  nell'ambito  delle
direzioni    generali    del    Dipartimento     dell'amministrazione
penitenziaria indicate all'articolo 1, comma 1, lettera d),  e  della
Direzione generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
dei compiti del giudice minorile del Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita', ai sensi di  quanto  disposto  dall'articolo
35,  comma  4-bis,  del  decreto  legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con  uno  o
piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  2. Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  per  la  transizione
digitale della giustizia, l'analisi  statistica  e  le  politiche  di
coesione si provvede a definire le misure necessarie al coordinamento
informativo e operativo tra la Direzione  generale  di  statistica  e
analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati,  anche  attraverso   gli   Uffici   di   coordinamento
interdistrettuale,  per  la  raccolta  e  la  trasmissione  dei  dati
statistici rilevati dagli uffici giudiziari. 
  3. Le procedure di conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di
prima  fascia  relativi  alla  nuova  organizzazione  del   Ministero
dovranno concludersi entro il termine di  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. In ogni caso le strutture  organizzative
esistenti interessate dal processo  di  riorganizzazione  di  cui  al
presente decreto, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le
assegnazioni di personale non  dirigenziale  in  servizio  presso  le
predette strutture, sono fatti salvi fino  all'effettiva  definizione
delle procedure di cui al periodo precedente. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  l'articolo  35,   comma   4-bis,   del   citato
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per  l'articolo  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          e per l'articolo 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.