Art. 12 Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui: a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 1 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 1. Indennita' di rischio Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: Parte di provvedimento in formato grafico Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 e la tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 3. Operatori subacquei Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabella C. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente. Tabella C Indennita' di rischio per operatori subacquei Parte di provvedimento in formato grafico .».