Art. 25 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  e
all'onere indiretto rilevato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  7,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  complessivamente  pari  a
612.741.311 euro per l'anno 2022 e a  294.899.870  euro  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
    a.  quanto  a  317.841.441  euro  per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma
436,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; 
    b. quanto a euro 294.899.870 annui a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Guerini, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 1283 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 7,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante   «Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
              «Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
                (Omissis). 
                7.  Per  le  disposizioni  legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
                (Omissis).». 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 436, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.