Art. 25 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a 612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1283
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.