Art. 4 
 
                   Importo aggiuntivo pensionabile 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1,  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.  40,  come  integrate
dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
          normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile 
                1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  misure
          dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4,
          comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre
          2010, n. 185, e  di  cui  all'articolo  10,  comma  7,  del
          decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   94,   sono
          incrementate e rideterminate nei seguenti  importi  mensili
          lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  7-bis,
          del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  173,  recante
          «Disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e  delle
          carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge
          1° dicembre 2018, n. 132»: 
              «Art.  10.  Trattamento  economico  e  previdenziale  a
          regime del personale militare 
                (Omissis). 
                7-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  l'importo
          aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          40, e' rideterminato nei seguenti  importi  mensili  lordi,
          per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: 
                  a) euro 327,03 per primo luogotenente; 
                  b) euro  301,25  per  sergente  maggiore  capo  con
          qualifica speciale; 
                  c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con
          qualifica speciale. 
                (Omissis).».