Art. 18 
 
    Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale del Corpo di polizia  penitenziaria  impiegato  in  servizi
organizzati in turni, sulla base di ordini formali  di  servizio,  di
vigilanza  ed  osservazione  detenuti  nelle  sezioni  detentive,  di
traduzione o di  piantonamento  di  detenuti,  nonche'  al  personale
individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per  ciascun
turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative,  di  euro
1,50. 
  2.    Con    determinazioni    del    Capo     del     Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria  e  del  Capo  Dipartimento  della
Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente
articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai  quali  puo'
essere  corrisposta  la  medesima   indennita',   con   facolta'   di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute
e  straordinarie  di  funzionalita'  ed  efficacia  delle   attivita'
istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  febbraio  1999,  n.  82,
          recante: «Regolamento di  servizio  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria»: 
              «Art.  45  (Servizio  di  matricola  dei   detenuti   e
          internati).  -  1.  Il  personale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria addetto al  servizio  di  matricola  provvede
          alle registrazioni dei  detenuti  ed  internati  nonche'  a
          tutte le altre attivita' connesse al regolare  espletamento
          del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando
          la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli  in  forma
          automatizzata. Lo stesso personale cura, per  la  parte  di
          competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti
          ed internati. 
              2. Il personale  di  cui  al  comma  1  deve,  inoltre,
          osservare   scrupolosamente   le   disposizioni   contenute
          nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29  e  chiamare
          il preposto al servizio, ove occorra. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto   dagli   accordi
          sindacali, il personale di cui al comma 1 non  puo'  essere
          destinato ad altri  compiti  d'istituto,  se  non  in  casi
          eccezionali.».