Art. 21 
 
                 Indennita' per soccorritori alpini 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di  soccorso
alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino  della  Polizia
di Stato e in possesso delle qualifiche  operativo  professionali  di
alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche'  ai
conduttori  cinofili  della  squadra  unita'  cinofile  a   carattere
speciale per la  ricerca  di  persone  in  valanga  e  in  superficie
impiegati in  operazioni  di  ricerca  e  soccorso,  e'  riconosciuta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello  svolgimento
delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa
esterne, di durata non inferiore a tre ore. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale
abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in  montagna  impiegato
in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.