Art. 28 
 
                          Congedo ordinario 
 
  1. Ai fini di  una  efficace  pianificazione  della  fruizione,  il
congedo ordinario puo' essere scaglionato in piu' periodi, garantendo
il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui  almeno
2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre,  elevate  a  3
settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio. 
  2. La concessione o il diniego del congedo  richiesto  deve  essere
comunicato al dipendente in forma scritta entro  un  termine  congruo
dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle  eventuali
esigenze prospettate dall'interessato. Qualora  l'istanza  sia  stata
presentata almeno sessanta giorni prima  della  data  di  inizio  del
congedo, la concessione  o  il  diniego  deve  essere  comunicato  al
dipendente almeno trenta giorni  prima  dell'inizio  del  periodo  di
congedo richiesto. 
  3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in  occasione  delle
festivita' natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del  2
giugno, del 1° novembre e  dell'8  dicembre,  in  deroga  ai  termini
stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con  congruo
anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla  base
delle istanze presentate comunicando agli interessati la  concessione
o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo  di
congedo richiesto. 
  4.  Ai   fini   dell'applicazione   del   presente   articolo,   le
Amministrazioni provvedono: 
    a) a vigilare sul rispetto dei termini  di  cui  all'articolo  9,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle  necessita'
personali   del   dipendente   e   delle   esigenze    di    servizio
dell'Amministrazione,  pianificandone  la   fruizione   con   congruo
anticipo  rispetto  alla  scadenza,  sulla  base  delle  esigenze  di
servizio e delle istanze del personale; 
    b) a programmare la  fruizione  del  congedo  ordinario  residuo,
anche  d'ufficio,  sia  per  garantire  l'effettivo  reintegro  delle
energie  psico-fisiche  del  personale,   in   considerazione   della
specificita' delle funzioni e  dei  compiti  svolti  dalle  Forze  di
polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai  fini  del
buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte  degli
interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo. 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  si  veda
          nelle note all'articolo 22.