Art. 29 
 
                 Congedi straordinari e aspettativa 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,  n.  51,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo  al  servizio
in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di  servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta  non  idoneita'
anche oltre i limiti massimi  previsti  dalla  normativa  in  vigore.
Fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono  un  trattamento  piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia
sul riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio  della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso  in  cui
non venga riconosciuta la dipendenza  da  causa  di  servizio  e  non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel  caso  in  cui
non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in  servizi
d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa,  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  339,
come modificato dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal  decreto  legislativo  30
ottobre  1992,  n.  443,  sono  ripetibili  la  meta'   delle   somme
corrisposte dal tredicesimo  al  diciottesimo  mese  continuativo  di
aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il  diciottesimo  mese
continuativo di  aspettativa.  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione
qualora la pronuncia  sul  riconoscimento  della  causa  di  servizio
intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento
in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non  si  cumula  con  gli
altri periodi di aspettativa fruiti  ad  altro  titolo  ai  fini  del
raggiungimento del predetto limite massimo.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per  le  Forze  di   polizia   ad   ordinamento   militare,
          integrativo del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 170, relativo al  quadriennio  normativo
          2006-2009  e  al  biennio   economico   2006-2007.»,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1.  La
          riduzione di un terzo di tutti gli  assegni,  spettanti  al
          pubblico dipendente per il primo  giorno  di  ogni  periodo
          ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
          indennita' per servizi e funzioni di carattere  speciale  e
          per   prestazioni   di   lavoro   straordinario    prevista
          dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, non si applica al personale delle Forze di polizia  ad
          ordinamento civile. 
              2.  Le  esigenze  di  trasloco  e  di  riorganizzazione
          familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          sussistono anche per il personale accasermato. 
              3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
          servizio in modo parziale permane ovvero  e'  collocato  in
          aspettativa fino alla pronuncia  sul  riconoscimento  della
          dipendenza da causa di servizio della lesione o  infermita'
          che ha causato la predetta  non  idoneita'  anche  oltre  i
          limiti massimi previsti dalla normativa  in  vigore.  Fatte
          salve le disposizioni che  prevedono  un  trattamento  piu'
          favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
          pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di
          servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
          competono gli emolumenti di carattere fisso e  continuativo
          in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso
          in cui non venga attivata  la  procedura  di  utilizzo  del
          personale in servizi d'istituto compatibili con la  ridotta
          capacita' lavorativa, previste dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n.  339,  come  modificato
          dall'articolo  5,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  27  dicembre  2019,  n.  172,  e  dal  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n.  443,  sono  ripetibili  la
          meta'  delle   somme   corrisposte   dal   tredicesimo   al
          diciottesimo mese continuativo di aspettativa  e  tutte  le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. Non si da' luogo alla  ripetizione  qualora
          la pronuncia sul riconoscimento  della  causa  di  servizio
          intervenga oltre il ventiquattresimo mese  dalla  data  del
          collocamento in aspettativa. Tale  periodo  di  aspettativa
          non si cumula con gli altri periodi di  aspettativa  fruiti
          ad altro titolo ai fini  del  raggiungimento  del  predetto
          limite massimo. 
              4. A decorrere dall'entrata in vigore del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.  170,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3,  e
          all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e fatte  salve  le  disposizioni  di
          maggior favore, al personale collocato in  aspettativa  per
          infermita', in attesa della  pronuncia  sul  riconoscimento
          della dipendenza da  causa  di  servizio  della  lesione  o
          infermita', competono gli emolumenti di carattere  fisso  e
          continuativo in misura intera. Nel caso in  cui  non  venga
          riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di  servizio  sono
          ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
          al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. 
              5.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          appartenente  ai   ruoli   degli   agenti   e   assistenti,
          sovrintendenti,   ispettori,   giudicato    permanentemente
          inidoneo in forma  assoluta  all'assolvimento  dei  compiti
          d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
          di servizio, in attesa del transito nei ruoli  tecnici  del
          Corpo forestale  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole  e  forestali  7  ottobre
          2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il  godimento
          del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita',  sino  ad
          avvenuto trasferimento. 
              6. Il personale che non completa il turno per ferite  o
          lesioni verificatesi durante il servizio  ha  diritto  alla
          corresponsione delle indennita' previste  per  la  giornata
          lavorativa.».