Art. 42 
 
                        Indennita' di rischio 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  le
indennita' giornaliere di rischio di cui: 
    a) all'articolo 1 e alla tabella A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  per  attivita'  di  servizio
comportanti continua e diretta esposizione a  rischi  pregiudizievoli
alla salute  o  all'incolumita'  personale,  sono  rideterminate  nei
seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    b) all'articolo 3 e alla tabella C  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori  subacquei,  sono
rideterminate nei seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 42: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1  e  tabella   A   e
          dell'articolo 3 e tabella  C  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle  note
          all'articolo 11.