Art. 49 
 
            Indennita' per attivita' ispettiva tributaria 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale della Guardia di finanza spetta  un'indennita'  giornaliera
di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore
giornaliere di servizio, di attivita'  di  verifica  o  di  controllo
fiscale sostanziale ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  dell'IVA,
dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e  sui
consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali
ovvero  di  attivita'  di  polizia  giudiziaria  svolte   su   delega
dell'autorita'  giudiziaria  relativamente  a  reati  tributari   nei
predetti settori. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia
di finanza in servizio presso le articolazioni  dei  reparti  di  cui
agli articoli 5, commi  4  e  5,  e  6,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente
deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 
  3. Con determinazione del  Comandante  Generale  della  Guardia  di
finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto  degli  stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui  al  presente  articolo,  il  numero
delle  giornate  lavorative  in  relazione  alle  quali  puo'  essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione  al
fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di
funzionalita'  ed  efficacia  delle  attivita'  istituzionali  e   in
funzione delle correlate disponibilita' finanziarie. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il testo degli artt. 5 e 6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  gennaio  1999,  n.   34,
          recante: «Regolamento recante norme per  la  determinazione
          della struttura  ordinativa  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, ai sensi dell'articolo 27,  commi  3  e  4,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449»: 
              «Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio  a
          livello territoriale). - 1. I comandi  interregionali  sono
          retti da  un  generale  di  corpo  d'armata  e  hanno  alle
          dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali. 
              2. I comandi regionali sono retti  da  un  generale  di
          divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di
          norma, da due o piu' comandi provinciali, da un  nucleo  di
          polizia economico-finanziaria, da  uno  o  piu'  centri  di
          addestramento e da comandi e reparti operativi,  terrestri,
          navali e aerei. 
              3. I comandi provinciali  sono  retti  da  generale  di
          brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di  norma,
          da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e
          reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 
              4. I nuclei di polizia economico-finanziaria: 
                a)   sono    unita'    ad    alta    specializzazione
          nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria; 
                b) si articolano su un numero  vario  di  gruppi,  di
          sezioni ed  unita'  minori  ed  hanno  rango  variabile  in
          relazione  all'ampiezza  territoriale  ed  alla   rilevanza
          economica della circoscrizione in cui operano. 
              5.  I  gruppi  e  gli  altri  reparti  operativi  hanno
          consistenza organica  e  livello  ordinativo  variabile  in
          relazione alla situazione socio-economica ed alle  esigenze
          operative dell'area di competenza.». 
              «Art. 6. (Comandi e organi dei reparti speciali). -  1.
          Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale  di
          corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o  piu'  comandi  e
          nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale. 
              2. I nuclei speciali: 
                a)  sono  unita'   ad   alta   specializzazione   per
          l'investigazione in determinate materie; 
                b) si articolano su un numero  vario  di  gruppi,  di
          sezioni ed unita' minori,  hanno  rango  variabile  e  sono
          costituiti per  corrispondere  ad  autorita'  istituzionali
          centrali ovvero quando l'efficacia del  controllo  richieda
          un dispositivo unitario. 
              3. Il  comando  aeronavale  centrale  e'  retto  da  un
          ufficiale  generale  ed  ha  alle  dipendenze  un   comando
          operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione
          ed i gruppi aeronavali.».