Art. 2 Rete degli esperti 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato si avvale dell'attivita' di ausilio di un gruppo di esperti appartenenti alle amministrazioni che vi sono rappresentate, da queste designati, denominato «rete degli esperti». 2. La rete degli esperti svolge attivita' di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, raccoglie informazioni a supporto dei lavori ed esamina ulteriori argomenti su richiesta dello stesso Comitato. La segreteria tecnica predispone un resoconto sommario delle riunioni della rete, svolte anche in modalita' a distanza, e lo sottopone per eventuali proposte di modificazione o integrazione a ciascuno che degli esperti che vi hanno partecipato. 3. Agli esperti non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.