Art. 2 
 
                         Rete degli esperti 
 
  1. Per lo svolgimento  delle  proprie  attivita',  il  Comitato  si
avvale dell'attivita' di ausilio di un gruppo di esperti appartenenti
alle amministrazioni che vi sono rappresentate, da queste  designati,
denominato «rete degli esperti». 
  2. La rete degli esperti svolge attivita' di analisi, coordinamento
e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno  delle  riunioni  del
Comitato, raccoglie informazioni a supporto  dei  lavori  ed  esamina
ulteriori argomenti su richiesta dello stesso Comitato. La segreteria
tecnica predispone un resoconto sommario delle riunioni  della  rete,
svolte anche in modalita' a distanza, e lo  sottopone  per  eventuali
proposte di modificazione o integrazione a ciascuno che degli esperti
che vi hanno partecipato. 
  3. Agli esperti non e' corrisposto alcun emolumento,  indennita'  o
rimborso spese.