Art. 3 
 
                   Documenti sottratti all'accesso 
 
  1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni adottate  a  norma
di  legge  dalle  amministrazioni  rappresentate  nel  Comitato   per
l'individuazione delle categorie di documenti sottratti  all'accesso,
sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 3,  comma  12,  del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nonche' dell'articolo 24,
comma 1 lettera a) e comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  i
seguenti documenti formati o detenuti  dal  Comitato  attinenti  alla
sicurezza, alla difesa nazionale e  alla  continuita'  e  correttezza
delle relazioni internazionali: 
    a) i processi verbali delle riunioni del Comitato e  i  resoconti
sommari delle riunioni della rete degli esperti; 
    b)  i  documenti  contenenti  scambi  di  informazioni   tra   le
amministrazioni rappresentate nel  Comitato,  il  Comitato  stesso  e
autorita' internazionali o Stati esteri; 
    c) atti, studi, analisi, proposte, relazioni  che  riguardano  la
posizione italiana nell'ambito  dei  procedimenti  di  inserimento  e
cancellazione  dalle  liste  internazionali  di  persone  ed  entita'
sospettati di terrorismo, ad  eccezione  delle  parti  pubbliche  dei
motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento; 
    d) atti, studi, analisi, proposte, relazioni riguardanti  singoli
casi ovvero le strategie di prevenzione del riciclaggio e di lotta al
finanziamento del terrorismo e della  proliferazione  delle  armi  di
distruzione di massa nonche' attivita' ispettive e  investigative  da
parte delle autorita' e degli organi investigativi rappresentati  nel
Comitato. 
  2. Oltre i casi di esclusione  dell'accesso  di  cui  al  comma  1,
quando un  documento  detenuto  dal  Comitato  riguarda  informazioni
relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale,
l'accesso a tale documento e' consentito soltanto quando lo  Stato  o
l'istituzione  interessati  acconsentono  alla   divulgazione   delle
relative informazioni e della propria identita'. 
  3. In riferimento ai documenti e agli atti  indicati  nel  presente
articolo, nonche' ai dati e  alle  informazioni  in  essi  contenuti,
l'accesso  civico  di  cui  all'articolo  5,  comma  2  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' escluso ai sensi dell'articolo 5
- bis, comma 3, del medesimo decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il riferimento all'articolo 3, comma 12, del  decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Il riferimento all'articolo 24, comma 1 lettera a)  e
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante  (Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 5 (Accesso civico a dati  e  documenti).  -  1.
          L'obbligo previsto dalla normativa  vigente  in  capo  alle
          pubbliche   amministrazioni   di   pubblicare    documenti,
          informazioni o dati comporta  il  diritto  di  chiunque  di
          richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa  la
          loro pubblicazione. 
                2. Allo scopo di favorire forme diffuse di  controllo
          sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali    e
          sull'utilizzo delle risorse pubbliche e  di  promuovere  la
          partecipazione al dibattito pubblico, chiunque  ha  diritto
          di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
          amministrazioni, ulteriori rispetto  a  quelli  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente decreto,  nel  rispetto
          dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
          rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
                3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2  non
          e'   sottoposto   ad   alcuna   limitazione   quanto   alla
          legittimazione soggettiva  del  richiedente.  L'istanza  di
          accesso civico identifica  i  dati,  le  informazioni  o  i
          documenti richiesti e non richiede  motivazione.  L'istanza
          puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo   le
          modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82,  e   successive   modificazioni,   ed   e'   presentata
          alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 
                  a) all'ufficio che detiene i dati, le  informazioni
          o i documenti; 
                  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
                  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione
          nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
          istituzionale; 
                  d)  al   responsabile   della   prevenzione   della
          corruzione e  della  trasparenza,  ove  l'istanza  abbia  a
          oggetto  dati,  informazioni   o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
                4.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato
          elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il  rimborso  del
          costo    effettivamente     sostenuto     e     documentato
          dall'amministrazione  per  la  riproduzione   su   supporti
          materiali. 
                5. Fatti salvi i casi di pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo  5-bis,   comma   2,   e'   tenuta   a   dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
                6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
          con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
          giorni   dalla   presentazione    dell'istanza    con    la
          comunicazione   al    richiedente    e    agli    eventuali
          controinteressati.     In     caso     di     accoglimento,
          l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
          richiedente i dati o i  documenti  richiesti,  ovvero,  nel
          caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni   o
          documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi
          del presente decreto, a pubblicare  sul  sito  i  dati,  le
          informazioni o i documenti  richiesti  e  a  comunicare  al
          richiedente   l'avvenuta   pubblicazione   dello    stesso,
          indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
          di  accoglimento  della   richiesta   di   accesso   civico
          nonostante l'opposizione  del  controinteressato,  salvi  i
          casi di comprovata indifferibilita',  l'amministrazione  ne
          da'  comunicazione  al  controinteressato  e   provvede   a
          trasmettere al richiedente i dati o i  documenti  richiesti
          non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
          comunicazione da parte del controinteressato.  Il  rifiuto,
          il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
          motivati con riferimento ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti
          dall'articolo  5-bis.  Il  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della  trasparenza  puo'  chiedere  agli
          uffici   della   relativa   amministrazione    informazioni
          sull'esito delle istanze. 
                7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso
          o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
          il richiedente puo'  presentare  richiesta  di  riesame  al
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza,  di  cui  all'articolo  43,  che  decide   con
          provvedimento motivato, entro il termine di  venti  giorni.
          Se l'accesso e' stato negato o  differito  a  tutela  degli
          interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,  lettera  a),
          il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine  per  l'adozione
          del provvedimento da parte  del  responsabile  e'  sospeso,
          fino alla ricezione del parere del Garante e  comunque  per
          un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso
          la decisione dell'amministrazione competente o, in caso  di
          richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
          prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,   il
          richiedente   puo'   proporre    ricorso    al    Tribunale
          amministrativo regionale ai  sensi  dell'articolo  116  del
          Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                8. Qualora si tratti di  atti  delle  amministrazioni
          delle regioni o degli  enti  locali,  il  richiedente  puo'
          altresi' presentare ricorso al difensore civico  competente
          per  ambito  territoriale,  ove  costituito.  Qualora  tale
          organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
          al difensore civico competente  per  l'ambito  territoriale
          immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
          all'amministrazione interessata.  Il  difensore  civico  si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
          ricorso. Se il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il
          diniego o il differimento, ne informa il richiedente  e  lo
          comunica  all'amministrazione  competente.  Se  questa  non
          conferma il diniego o il differimento entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione del  difensore  civico,
          l'accesso e' consentito. Qualora il  richiedente  l'accesso
          si sia rivolto al  difensore  civico,  il  termine  di  cui
          all'articolo  116,  comma  1,  del  Codice   del   processo
          amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da  parte
          del richiedente, dell'esito della sua istanza al  difensore
          civico. Se l'accesso e' stato negato o differito  a  tutela
          degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
          a), il difensore civico provvede sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
          del difensore e' sospeso, fino alla  ricezione  del  parere
          del Garante e comunque per  un  periodo  non  superiore  ai
          predetti dieci giorni. 
                9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di
          accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta  di
          riesame ai sensi  del  comma  7  e  presentare  ricorso  al
          difensore civico ai sensi del comma 8. 
                10. Nel caso in cui la richiesta  di  accesso  civico
          riguardi  dati,  informazioni  o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del  presente  decreto,
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza ha l'obbligo di effettuare la  segnalazione  di
          cui all'articolo 43, comma 5. 
                11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione
          previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme  di  accesso
          degli interessati previste dal Capo V della legge 7  agosto
          1990, n. 241.». 
              -  Il  riferimento  all'articolo  5-bis,  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' riportato  nelle  note
          alle premesse.