Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui  agli  articoli  3  e  8
dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  valutati  in  euro  123.831  a
decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948
a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Agli eventuali  oneri  relativi  all'articolo  9,  paragrafo  1,
secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con
apposito provvedimento legislativo. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.